NORME &TRIBUTI

 
 
 

 
HOME DEL DOSSIER

APPROFONDIMENTI

CASSA COMMERCIALISTI

CASSA FORENSE

CASSA GEOMETRI

CASSA NOTARIATO

CASSA RAGIONIERI

ENASARCO

ENPAB

ENPACL

ENPAF

ENPAIA

ENPAM

ENPAP

ENPAPI

ENPAV

EPAP

EPPI

FASC

INARCASSA

INPGI

NOVITÀ LAVORO E PREVIDENZA

Pagina: 1 2 3 di 3 pagina successiva
commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
Lunedí 18 Aprile 2011

Più estesa l'indennità del congedo Congedo parentale
Ministero Lavoro, interpello
5 aprile 2011, n. 17
- Indennità e contribuzione.
È stato posto un interpello al Ministero in merito all'erogazione dell'indennità economica e al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario (articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/01). Secondo il Ministero, l'indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall'Inps anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all'Inpdap. Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all'Inps, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all'Inpdap ai soli fini del contributi pensionistici.
«Il Sole 24 Ore»- 6 aprile 2011
Comunicazioni telematiche
Ministero Lavoro, decreto direttoriale
16 marzo 2011, n. 1546
- Nuove regole. Il ministero del Lavoro ha illustrato le variazioni al sistema delle comunicazioni obbligatorie (Cot) a cui i servizi informatici regionali dovranno adeguarsi.Gli aggiornamenti dovranno essere operativi dalle ore 19.00 del prossimo 30 aprile 2011.

Contributi
Ministero Lavoro, interpello 8 marzo 2011, n. 15
- Doppia attività lavorativa. Al ministero del Lavoro è stato posto un quesito in merito al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell'agrotecnico laureato che svolga, oltre all'attività libero professionale, in via prevalente, un'altra attività di tipo autonomo.
Secondo il Ministero, lo svolgimento di un'attività secondaria rispetto a un'attività espletata in via principale dall'agrotecnico può comportare l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/95), ovvero l'imputazione del reddito nell'ambito della gestione separata presso l'Enpaia, di cui al regolamento del medesimo ente entrato in vigore dal 1° gennaio 2009.
L'elemento che discrimina l'iscrizione presso l'una o l'altra gestione separata è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria: se riguarda un'attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione presso l'albo degli agrotecnici (di cui all'articolo 11), o se fa riferimento a un'attività diversa, per la quale non è richiesto l'obbligo di iscrizione presso l'albo.

Nuovo software per la regolarità contributiva Inps
Circolare n. 59 del 28 marzo 2011
- Nuovo applicativo Durc dal 28 marzo 2011. È cambiato, dal 28 marzo scorso, il software per il rilascio del Durc con nuove funzionalità che permetteranno un iter più snello per il rilascio
del documento di regolarità contributiva.
Con questa circolare l'Inps ha illustrato le caratteristiche principali del nuovo applicativo e le nuove regole introdotte dal Dpr 207/2010, con il quale è stato emanato il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Il regolamento entrerà in vigore l'8 giugno 2011. Per quanto concerne la nuova versione, 4.0, gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche e Soa (quest'ultime sono le società di attestazione e qualificazione delle aziende che accertano e attestano l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, del Durc) accederanno al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell'utenza (persona fisica) e non più con gli attuali «codici utente» che iniziano, rispettivamente, con «SA» e «SOA».
Al primo accesso al sito, le stazioni appaltanti pubbliche e le Soa, già registrate sull'attuale versione, dovranno eseguire le operazioni richieste dal sistema (cosiddetta «riautenticazione»).
Il nuovo sistema prevede che l'utenza stazione appaltante pubblica possa essere rilasciata esclusivamente al dirigente della struttura, che rilascia le utenze delegate sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità.
Dovrà provvedere all'aggiornamento dei dati dei propri delegati e alla eventuale revoca dell'utenza rilasciata a questi ultimi.
Non vi sono novità per l'accesso al sito da parte delle aziende e degli intermediari, che continueranno a utilizzare le utenze già in uso per i servizi online di Inps e Inail.
Il Durc verrà emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l'esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Il documento verrà invece emesso al 46° giorno se la pratica è stata sospesa per fini istruttori o per regolarizzazione e l'ente che ha sospeso la pratica non ha inserito l'esito prima dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni).
  CONTINUA ...»

Lunedí 18 Aprile 2011
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina: 1 2 3 di 3 pagina successiva
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
 
 
 
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-